Satuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IntensaMente Associazione Gifted" (IAG)

Art. 1. - E' costituita l'Associazione "IntensaMente Associazione Gifted", d'ora in poi denominata IAG, come libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del codice civile nonché del presente Statuto.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la legge fiscale (TIUR), la legge regionale n.1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato" ed i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale incluso DGR n.1007 del 27/07/2015 comma 2. ed art.3 L.R. 12/2005.

L'Associazione può operare su tutto il territorio nazionale e cooperare con altre associazioni presenti anche a livello internazionale.

L'Associazione ha sede in Parma. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito del territorio italiano, nonché istituire sul territorio nazionale sedi operative anche domiciliate a titolo gratuito presso i soci, senza che ciò comporti la modifica del presente statuto.

Art. 2. - L'Associazione ispirata ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, persegue i seguenti scopi:

a. diffondere la moderna cultura psicologica in ogni ambito e contesto sociale, con particolare riferimento al settore della psicologia differenziale;

b. creare una rete di contatti, nazionali e regionali, con le famiglie di bambini e ragazzi plusdotati;

c. ampliare la conoscenza individuale e collettiva della cultura psicologica, scientifica e applicativa, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;

d. allargare gli orizzonti culturali e didattici di genitori, educatori, insegnanti e operatori sociali, in campo psicologico, affinché sappiano trasmettere l'interesse per la cultura psicologica scientifica e applicativa come un bene per la persona e un valore sociale per i gruppi e la collettività;

e. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi scientifico-culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, individuale e collettiva, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

f. porsi specificamente come punto di riferimento, concettuale, operativo e sociale, per quanti (sia adulti che in età evolutiva), definibili come portatori di plusdotazione intellettiva, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della psicologia applicata, un fattore di raggiungimento della piena condizione di benessere psicofisico nonché di realizzazione delle proprie capacità personali e attitudini individuali;

g. implementare interventi di supporto a favore di bambini e ragazzi plusdotati e delle loro famiglie;

h. collaborare con professionisti che, a diverso titolo, si occupano di plusdotazione intellettiva, di metodologie d'apprendimento e di altre neuro-diversità, anche non associate alla plusdotazione;

i. reperire fondi che possano finanziare lo studio e la ricerca sul tema della plusdotazione intellettiva;

l. istituire borse di studio e/o premi a favore di studenti e/o docenti e/o ricercatori e/o pubblicisti che abbiano conseguito particolari meriti sulle tematiche previste dalle finalità dell'Associazione.

Art. 3. - L'Associazione IAG, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli, corsi su materie psicologiche o collegate alla psicologia per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani e adulti, incontri di autoconoscenza e di sviluppo personale;
  • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per genitori, educatori, insegnanti, operatori sociali, individui e gruppi desiderosi di crescere sul piano personale, corsi di perfezionamento nelle varie branche della psicologia applicata e in particolare nel settore della psicologia differenziale, istituzione di gruppi di studio e di ricerca anche in collaborazione con scuole, università, aziende pubbliche e private nonché altri enti e organizzazioni nazionali e internazionali;
  • erogazione di servizi specifici di valutazione psicologica e psicopedagogica concernenti la plusdotazione intellettiva sia a individui (adulti o in età evolutiva) che a organizzazioni, pubbliche o private, avvalendosi di personale qualificato e nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei codici deontologici di settore;
  • progettazione ed erogazione di seminari informativi e di corsi di formazione riguardanti le tematiche connesse con la valutazione di plusdotazione intellettiva e con il relativo supporto e sostegno;
  • attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute e di saggi sulle specifiche tematiche della plusdotazione.

Art. 4. - L'Associazione a IAG è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono previste, oltre ai soci fondatori indicati nell'atto costitutivo, le seguenti tipologie di soci:

1. soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

2. soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione o allo sviluppo dell'associazione. Hanno carattere appunto onorario e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei garanti.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei garanti.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8. - La perdita della qualifica di socio può avvenire nei seguenti casi:

a. Il 31 dicembre di ogni anno scade la condizione di socio.

b. recesso: con notifica a mezzo raccomandata ed efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. 

Art. 9. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 11. - Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente;

4. il Collegio dei revisori;

5. il Collegio dei garanti.

In seno al Consiglio Direttivo possono essere istituite le cariche specifiche del Segretario e del Tesoriere. Nel caso in cui l'Associazione si articolasse nel tempo in una pluralità di sedi regionali, potrà essere istituita come apposito organo anche la Conferenza dei Presidenti delle sedi regionali.

Art. 12. - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dallo stesso Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati (su domanda motivata e firmata).

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci (in proprio o a mezzo delega scritta, fino a un massimo di due deleghe per socio), e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti (in proprio o per delega, nei limiti sopra indicati). La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In entrambi i casi con gli stessi requisiti e limiti dell'Assemblea ordinaria.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, oppure con l'invio agli aventi diritto di comunicazione cartacea o elettronica.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale oppure mediante comunicazione agli aventi diritto, in forma cartacea o elettronica.

Art. 13. - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a. elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei garanti;

b. approva il bilancio preventivo e consuntivo;

c. approva il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo è composto da 3 o 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il primo Consiglio Direttivo, formatosi in sede di costituzione dell'Associazione, rimane in carica sino alla data del 31 dicembre 2020.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri su 3 oppure 3 membri su 5. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 15. - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

a. il Presidente;

b almeno 2 su 3 oppure 3 su 5 dei componenti, su richiesta motivata;

c. almeno il 30% dei soci, con richiesta motivata e scritta.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

1. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

2. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

3. elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

4. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

5. stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 16. - Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17. - Il Segretario e il Tesoriere (se istituiti). Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento amministrativo dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e in assenza del Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I compiti del Segretario e del Tesoriere possono essere svolti anche dalla medesima persona.

Art. 18. - Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 19. - Il Collegio dei garanti è composto da tre membri eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 20. - La Conferenza dei Presidenti delle sedi regionali (se istituita). La Conferenza dei Presidenti delle sedi regionali, che svolge funzione consultiva, è composta dal Presidente dell'Associazione Nazionale e dai Presidenti delle singole sedi regionali; conferenza che il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà convocare almeno due volte l'anno, e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno due componenti su tre oppure tre su cinque.

Art. 21. - Le sedi regionali. In caso si raggiunga un numero prestabilito di soci, definito da apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, tutti residenti nella medesima regione, il Consiglio Direttivo Nazionale può chiedere loro di costituire una sede regionale. Le sedi regionali sono organi periferici dell'Associazione Nazionale, sono costituite previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, hanno competenza nell'ambito del proprio territorio regionale e autonomia amministrativa, economica e gestionale con diretta responsabilità degli organi locali. A tal fine le sedi regionali dovranno adottare lo statuto tipo predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le sedi regionali sono costituite sotto forma di associazione ed eleggeranno un proprio Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e gli organismi previsti dal Regolamento Nazionale e dalle normative vigenti.

Il verbale di Assemblea costitutiva della sede regionale, firmato da tutti i soci promotori, deve contenere l'esplicita e incondizionata accettazione del presente statuto, del Regolamento Nazionale che disciplina i rapporti con le Associazioni regionali e delle direttive di coordinamento impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le sedi regionali dovranno tassativamente denominarsi: "IAG IntensaMente Associazione Gifted" unitamente alla denominazione regionale.

In ogni occasione in cui è necessaria l'interazione delle sedi regionali, per esse agisce il Presidente di ciascuna sede regionale o in sua assenza il Vicepresidente regionale.

Il Presidente della sede regionale è portavoce di IAG nazionale presso le istituzioni del territorio regionale, coordina le attività comuni, promuove lo sviluppo associativo, controlla che le attività della sede regionale si svolgano nello spirito dell'identità dell'Associazione. Una sede regionale può essere esclusa con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale per gravi motivi o nel caso in cui si discosti palesemente dagli scopi dell'Associazione Nazionale. Potranno inoltre essere escluse le sedi regionali che adottino comportamenti difformi dal Regolamento Nazionale.

L'Assemblea Nazionale dei soci deve ratificare la deliberazione sull'esclusione della sede regionale adottata dal Consiglio Direttivo.

In caso di gravi e ripetute violazioni al Regolamento Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la revoca dell'affiliazione alla sede regionale. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui la sede regionale non condivida le ragioni dell'esclusione, può fare ricorso al Collegio dei garanti, se nominato, o all'Assemblea Nazionale dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 22. - Sedi operative. Il Consiglio Direttivo Nazionale può: a) costituire nuove sedi operative; b) modificare le sedi operative; c) unire più sedi operative; d) sopprimere le sedi operative. Le sedi operative sono rappresentate da Delegati territoriali nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, non hanno autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale né organi separati e le loro entrate e uscite sono integrate nel conto economico generale dell'Associazione.

Art. 23. - Comitato scientifico. L'Associazione Nazionale può dotarsi, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, di un Comitato Scientifico Nazionale, quale struttura di supporto tecnico che esprime pareri e formula proposte al Consiglio Direttivo Nazionale stesso per la crescita culturale e organizzativa dell'Associazione Nazionale. Il numero dei membri non può essere inferiore a 3 ed è stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale in base alle esigenze dell'Associazione. Durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo Nazionale che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico Nazionale, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico Nazionale, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore Nazionale, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione Nazionale. I membri del Comitato Scientifico Nazionale si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione Nazionale che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale.

Art. 24. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 25. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 26. - Contestualmente alla costituzione dell'Associazione, è nominata come Presidente provvisorio di IAG la Dottoressa Sonia Enrica Sossi, che provvede alla nomina degli altri due membri del Consiglio Direttivo, precisandone incarico e deleghe. Tale primo Consiglio Direttivo resta come detto in carica sino al 31 dicembre del 2020. Entro sei mesi dalla data di costituzione la Presidente dovrà provvedere all'istituzione degli altri organi dell'Associazione, di cui al precedente articolo 10. Per Collegio dei revisori e Collegio dei garanti l'istituzione potrà avvenire entro un anno dalla costituzione, su decisione motivata della Presidente. In tali periodi (sei mesi oppure un anno), la Presidente esercita temporaneamente tutte le funzioni previste, dai relativi articoli, per gli organi medesimi.

Art. 27. - Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge 266/91, alle leggi regionali di competenza in materia di volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.